Fattura Elettronica: le nuove regole dal 1 luglio 2019

Fattura elettronica: come funziona? Datazione e registrazione immediata e differita
fattura elettronica

Nonostante siano ormai passati quasi sette mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo che introduce nella prassi amministrativa quotidiana delle imprese la fattura elettronica, molte sono le zone grigie in cui il dispositivo della direttiva genera incertezze d’applicazione all’atto pratico. 

In questo periodo l’Agenzia delle Entrate ha profuso numerose circolari contenenti chiarimenti applicativi per cercare di ridurre queste aree di incertezza e colmare i vuoti normativi. 

Recentemente, l’Agenzia si è occupata di chiarire i dubbi relativi alla corretta datazione e registrazione della fattura elettronica immediata e differita, all’esterometro e al reverse charge.

Fattura elettronica immediata

Con il D.L. Crescita è stata introdotta un’importante novità che diventerà operativa dal prossimo 1 luglio. All’art.11 del D.L 119/2018 sono disciplinate le modalità di emissione delle fatture immediate sia cartacee che elettroniche che, in base al disposto, potranno essere emesse entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. 

Per quanto riguarda la fattura elettronica, sorge spontaneo domandarsi se la data da inserire nel documento debba essere quella di effettuazione dell’operazione o quella di emissione. 

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, in una nota dei giorni scorsi ha precisato che nella e-fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione mentre la data di emissione – di fatto coincidente con quella di trasmissione – verrà assegnata automaticamente dal Sistema di Interscambio (SDI).

Dal punto di vista operativo e informatico, da questa precisazione dell’Agenzia delle Entrate consegue che, per quanto riguarda i moduli di fatturazione elettronica, non sarà necessario intervenire sui sistemi informativi, e susseguentemente, a corollario di quanto detto sopra, non dovranno essere modificate nemmeno le specifiche tecniche che già prevedevano l’identificazione tra data di emissione e data di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica differita

Nel caso di fatture elettroniche emesse in differita rispetto alla data o alle date di effettuazione dell’operazione (es. emissione di DDT di consegna con emissione della fattura al termine del mese), l’Agenzia delle entrate ha precisato che la fattura in differita potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo.

In concreto nella fattura elettronica emessa in differita andrà quindi indicata la data dell’ultimo DDT di consegna del mese di riferimento.

ES: Nel mese di settembre ho 3 DDT, con data 05.09.19, 15.09.19 e 28.09.19. Nella e-fattura indicherò la data del 28.09.19.la data del 30.09.19 (successiva all’ultimo DDT) 

Tuttavia si precisa che, indicare nella e-fattura la data del 30.09.19 (successiva all’ultimo DDT) non costituisce danno perché l’imposta a debito fa comunque riferimento alla liquidazione periodica del mese di settembre.

Registrazione Fatture

Per quanto riguarda le modalità di registrazione delle e-fatture emesse, l’art. 23 del Dpr 633/72 prevede che nel registro vendite venga annotata la data di emissione della fattura.

Nel caso di fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto con un approccio logico e consequenziale. 

L’Istituto ha infatti precisato che nel registro vendite andrà sempre annotata la data riportata nella e-fattura, ovvero la data di emissione della stessa, consentendo in questo modo di continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione d’imposta e mantenendo coerenza tra registri e fattura.

Esterometro e Reverse Charge

Esterometro

La più importante novità in materia di Esterometro, riguarda il perimetro dei soggetti obbligati a emettere il documento. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con questa definizione si devono intendere tutti i soggetti obbligati a emettere fattura elettronica. Ne deriva che sono esentati dall’obbligo di emissione del documento tutti i soggetti che si avvalgono di regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportivo dilettantistiche che hanno ottenuto proventi dalle attività commerciali fino a 65 mila euro.

Reverse Charge

Per quanto riguarda il reverse charge, in sostanza, nulla è cambiato.

La disciplina di riferimento rimane quella definita all’interno della circolare 13/E/2018 in cui si prevede che in caso di reverse charge interno il cessionario/committente può procedere a inviare i dati tramite integrazione con documento allo SDI o alla sua materializzazione analogica (cartacea).

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